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Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Solidarietà
di Redazione Podistica, 01/01/2024


Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Roma, in viale dello Scalo di San Lorenzo 16, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Solidarietà ”.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e aconfessionale, si ispira ai principi della partecipazione democratica e intende, con la pratica sportiva, diffondere e promuovere il concetto morale e sociale della solidarietà e del volontariato. Essa non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi derivante dall'affiliazione alle singole Federazioni avrà, quale scopo sociale, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport, l’organizzazione di eventi e di manifestazioni sportive e la promozione dei valori della solidarietà sociale.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport. L’associazione è altresì tenuta allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
5. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri associati, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui è affiliata o intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle discipline sportive.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), attraverso le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e gli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.), ed il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nelle sue Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.), nelle Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) e negli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (E.P.S.P.), cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva e/o degli enti federali, nella sola parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
8. L'associazione s’impegna a garantire il diritto di voto ai propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee Federali.
9. Si sceglie come colore sociale l’arancione. Si adotta il logo “cuore rosso che corre” come depositato presso l’ufficio, marchi e brevetti.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell’associazione e partecipare alle attività sociali, ricreative e sportive, svolte dall’associazione, le persone fisiche che ne facciano richiesta, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva.
3. E’ fatto obbligo all’associato di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Di Atletica Leggera e dei suoi organi e delle Federazioni presso le quali l’associazione è affiliata.
4. La qualità di socio, acquisita mediante il tesseramento – a cura dell'associazione – con un ente federale o di promozione sportiva, ha durata di un anno; è rinnovabile a condizione che siano rispettate le condizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e dietro pagamento della quota associativa.
5. Il socio si impegna a non tesserarsi con altre ASD residenti nel Lazio, e a comunicare tempestivamente, all’associazione, eventuali altri tesseramenti in corso per le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo.
6. Coloro i quali intendano far parte dell'associazione, senza essere tesserati con un ente federale o di promozione sportiva, dovranno redigere e presentare all’associazione domanda su apposito modulo la quale, una volta accettata, conferisce al richiedente la qualità di socio “non atleta”.
7. La qualità di socio, efficacemente conseguita a seguito dell’accettazione da parte dell’associazione della domanda di cui al punto 4 ( e del successivo tesseramento presso un ente federale o di promozione sportiva), potrà essere sospesa, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri.
8. Contro la decisione di sospensione del Consiglio Direttivo, il socio interessato può fare appello all’assemblea generale.
9. La domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
10. La quota associativa non può essere trasferita a terzi ed è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
11. Gli associati si impegnano, con la sottoscrizione dell’iscrizione alla associazione, ad accettare i provvedimenti disciplinari votati e approvati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri. I provvedimenti disciplinari di cui sopra verranno formalmente comunicati al soggetto interessato, a cura del Consiglio Direttivo, per il tramite di un suo rappresentante.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di socio minorenne, tale diritto verrà automaticamente acquisito alla prima assemblea utile, successiva al compimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio e di “socio non atleta”, dà diritto a frequentare le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, con le modalità stabilite nel regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) Dimissioni volontarie;
b) Morosità, protrattasi per oltre due mesi, rispetto alla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale o per mancato pagamento di altre quote entro tre mesi dalla rispettive scadenze per un ammontare totale superiore a 60,00 €;
c) Radiazione, su proposta del Collegio dei Probiviri, votata e approvata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, pronunciata nei confronti il socio che, con la sua condotta, offende o denigra l’immagine dell’associazione;
d) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea straordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. Nel frattempo può valere il provvedimento di sospensione.
e) Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
2. L'associato, una volta radiato, non può essere riammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) il Presidente Onorario;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Consiglio Direttivo
f) il Collegio dei Probiviri


Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è l’organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Una volta regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa formalmente e legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta, al Consiglio Direttivo, da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento; da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta o email al presidente o chi per lui, non più di due associati.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell'adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo, e quindi convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, la ratifica delle nomine avvenute per cooptazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. L’associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell’associazione stessa, ed è composto da un numero variabile da tre a venticinque componenti, proposti dal Presidente, da almeno due consiglieri in carica o dai soci in assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. I consiglieri, una volta cooptati dal direttivo in carica entrano a far parte dello stesso. La nomina va ratificata dalla prima assemblea utile
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, che siano in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e che non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza (di persona o tramite delega) della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti/delegati. Il Consiglio Direttivo inoltre, nomina al suo interno il segretario di turno, che redigerà il verbale e lo sottoscriverà.
7. Ogni Consigliere potrà essere portatore di massimo 3 deleghe.
8. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto dal Presidente o dalla persona da lui delegata a rappresentarlo e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo stesso, e comunque atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, nel corso del loro mandato uno o più consiglieri - che non superino la metà del consiglio - rassegnino le proprie dimissioni, i rimanenti consiglieri provvederanno alla integrazione dei consiglieri mancanti con le modalità di cui all’articolo 10.3 e 13.1. Ove non vi siano candidati, il consiglio proseguirà le proprie attività - anche in carenza dei componenti non sostituiti - fino alla prima assemblea utile, nel corso della quale si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti. I nuovi consiglieri eletti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva.
3. Esce dal Consiglio Direttivo il consigliere che, nell’ambito delle attività istituzionali, non rispetti gli obblighi derivanti dall’art. 4.1, 4.2 e 4.3, o che, con il suo comportamento, ostacoli il buon funzionamento del Consiglio Direttivo e degli organi sociali o sia assente a più di 6 riunioni del Consiglio Direttivo in un anno, senza aver delegato, salvo giustificato motivo.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il numero dei suoi componenti sia inferiore a 3 compreso il Presidente. Fino alla prima assemblea utile, nell’ambito della quale sarà nominato il nuovo Presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero a seguito di istanza motivata, presentata da almeno quattro consiglieri, senza formalità alcuna. E comunque almeno ogni tre mesi.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, anche avvalendosi di professionalità esterne all’associazione. Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, sono predisposti entro il 30/4 di ogni anno;
b) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
c) redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
d) approvare e dare attuazione ai provvedimenti disciplinari verso i soci, proposti dal Collegio dei Probiviri;
e) perseguire le finalità previste dallo statuto e dare piena attuazione alle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo sociale, indipendente, con durata semestrale composto da cinque consiglieri sorteggiati a rotazione. Non può farne parte il presidente.
2. La funzione del Collegio dei Probiviri è di verificare il rispetto delle norme statutarie, regolamentari, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie tra Soci, tra Soci ed organi sociali e tra soci e terzi, esclusi i casi che, per legge o per statuto, competano ad altre entità giudicanti.
3. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e si interfaccia, per il tramite di un suo rappresentante, esclusivamente con il Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio si attiva e opera di propria iniziativa o a seguito di una richiesta formale del Consiglio Direttivo stesso, del Presidente o di un qualsiasi atleta in regola con il tesseramento.
5. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti in causa può, al termine della propria istruttoria, proporre eventuali provvedimenti al Consiglio Direttivo.
6. Il Collegio dei Probiviri valuta ed esamina secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura (secondo il proprio regolamento interno).
7. Il Collegio dei Probiviri propone, con motivazione scritta, al Consiglio Direttivo, le azioni nei confronti dei soci interessati (ammonizione verbale, richiamo scritto, sospensione temporanea dall’associazione, revoca delle credenziali per l'accesso al sito, espulsione dall’associazione, ecc.). Il Collegio dei Probiviri delibera al suo interno a maggioranza semplice, ma propone al Consiglio Direttivo come maggioranza assoluta.
8. Il Consiglio Direttivo, esclusi i probiviri, per poter esaminare e deliberare sulle proposte del Collegio dei Probiviri, deve essere rappresentato da almeno la metà più uno dei consiglieri, presenti di persona o per delega. Il Consiglio Direttivo così validamente composto, mette a votazione e delibera a “maggioranza semplice”.
9. I membri del Consiglio Direttivo che fanno parte del Collegio dei Probiviri non partecipano alla votazione che decide sulle proposte del collegio medesimo.
10. Il Consiglio Direttivo non può aumentare il livello della sanzione proposta dal collegio, ma può eventualmente mitigarla.
11. I verbali delle riunioni del Collegio dei Probiviri non vengono pubblicati e sono disponibili solo per i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Presidente onorario

1. Il Presidente onorario svolge funzioni di rappresentanza e di pubbliche relazioni.

Articolo 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, la dirige personalmente e ne controlla costantemente il funzionamento, con la collaborazione degli organi sociali e del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle loro autonomie.

Articolo 20 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, nelle attività per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Tesoriere

1. Il tesoriere sovraintende e cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. E’ incaricato della tenuta dei libri contabili e della gestione di cassa, nonché dell’interfaccia con i professionisti esterni incaricati, per la materia, dall’associazione.

Articolo 22 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Il bilancio deve riportare, sia in forma analitica che in valore percentuale, la quota devoluta annualmente in beneficenza dall’associazione, rispetto al totale dei premi vinti e dei contributi raccolti.
4. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da raccolte straordinarie, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione e dai premi che la società raccoglie partecipando alle manifestazioni sportive (gare ecc.). Parte dei proventi e dei contributi ricevuti, saranno devoluti ad associazioni, organizzazioni ed enti che operano nel campo del sociale, nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla ricerca di nuove tecnologie applicate alla medicina, ad opere di solidarietà nei confronti di portatori di handicap, a soggetti non autosufficienti o socialmente svantaggiati, ai soci ed associati che si trovino in condizioni di svantaggio.
2. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
3. I proventi delle attività, quindi, non potranno essere, in nessun caso, essere divise fra gli associati, anche in forma indiretta.

Articolo 25 - Sezioni

1. L’associazione potrà costituire delle sezioni, nei luoghi, che riterrà più opportuni, al fine di meglio conseguire gli scopi sociali statutari.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Di Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il Presidente
Giuseppe Coccia

Il Segretario
Vincenzo Managò

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Solidarietà


Visto, discusso e approvato dall'Assemblea Genrale dei Soci in data 28 aprile 2017
cfr. allegato

Verbale dell'Assemblea Generale del 28 aprile 2017




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